TRIESTE – Nuova sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado per la Toscana che conferma il proprio precedente orientamento: i piazzali interportuali adibiti al carico e scarico delle merci sono privi di autonomia funzionale e reddituale e devono, pertanto, essere fatti rientrare nella categoria catastale E/1, anziché nella categoria D/8.Il riconoscimento di tale classificazione comporta, quale rilevante conseguenza pratica, la non assoggettabilità degli immobili all’Imu. Nell’ottobre dello scorso anno, un’analoga vicenda aveva interessato l’Interporto di Trieste. In entrambi i casi, a seguire il procedimento è stato lo Studio Zunarelli con il senior partner Massimo Campailla.
“In precedenza, si è già dato atto di come la giurisprudenza di merito abbia faticato non poco a trovare un orientamento condiviso sul tema del corretto accatastamento degli immobili situati all’interno degli interporti (cfr. notizia del 13/10/2022 e notizia del 09/11/2022). Le Commissioni Tributarie il cui orientamento è stato negli anni maggiormente ondivago – spiega il professor Campailla in una nota – sono quelle toscane”.
In tempi recenti, tuttavia, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado per la Toscana (già CTR) ha radicalmente mutato il proprio orientamento: dapprima con la sentenza depositata in data 3 novembre 2022 e, da ultimo, con l’ulteriore sentenza n. 71, depositata in data 31 gennaio 2023.
«La Cassazione non si è ancora pronunciata in merito, quindi dobbiamo attendere per avere una certa uniformità delle decisioni sul territorio nazionale. Certo è, che quella della Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Friuli Venezia Giulia è una sentenza molto ben motivata» aveva notato il professor Campailla in occasione della causa che aveva coinvolto l’Interporto di Trieste.